Assegno di maternità
Si tratta di un assegno che la madre non lavoratrice può richiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
La richiesta deve essere presentata al Comune entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, unitamente all'attestazione ISEE minori. E' possibile presentare la domanda in formato cartaceo accedendo agli sportelli comunali - Servizio Socio culturale, secondo piano (il modello è scaricabile in basso) oppure direttamente attraverso lo sportello on line, autenticandosi con SPID o CIE.
Per tutte le info: portale INPS