Articolo 128 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006

Per legge (articolo 128 - comma 1 del D. Lgs. 163/2006), la realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro deve avvenire in base al Programma triennale delle opere pubbliche e dei suoi aggiornamenti annuali.

Il Programma triennale è il documento che riassume gli studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amministrazione Comunale (fase di programmazione).

Il piano viene approvato ogni anno, insieme all'elenco annuale, nel rispetto della normativa urbanistica e dei documenti di programmazione dell'ente.