L’obbligo è previsto dall’art. 16, comma 3, del D. Lgs. 33/2013, secondo il quale “Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
Questo Ente pubblica i tassi di assenza in forma aggregata e non distinti per ufficio per non compromettere la riservatezza dei singoli lavoratori, essendo nella maggioranza degli uffici presente un solo dipendente.