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Votazioni

Se una persona ha una o più disabilità tali da renderla un elettore fisicamente impedito, ha diritto al voto assistito, ovvero a farsi accompagnare in cabina da un’altra persona che possa aiutarla nella espressione del suo voto (articolo 29 Legge 104). Il presupposto per il voto assistito è quindi un impedimento di carattere fisico che impedisce la materiale espressione di voto da parte dell’elettore.

Per fisicamente impediti la legge intende elettori:

1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
Se si rientra in uno di questi casi si può quindi scegliere volontariamente un familiare o altro accompagnatore, che può essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, (si veda la 
Legge n. 17 del 5 febbraio 2003).

Se la disabilità non è evidente, è necessario esibire un apposito certificato rilasciato da medici designati dall’Asl (Medicina legale) immediatamente e gratuitamente, nel quale deve essere indicato che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
L’accompagnatore può svolgere questa funzione per una sola persona con disabilità: il presidente del seggio segnerà sul certificato elettorale dello stesso che egli ha svolto quel compito.

Per evitare di dover ogni volta esibire il certificato, l’interessato può richiedere che venga inserita direttamente sulla sua tessera elettorale l’annotazione al voto assistito, da parte del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
a) l’impedimento fisico è evidente;
b) sulla tessera elettorale dell’elettore con disabilità il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”.
c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973,n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15;
18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.