A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini (italiani o stranieri), alle imprese, alle associazioni e ai professionisti. Non è richiesta la residenza nel Comune e non serve dimostrare alcun interesse personale o giuridico.
Descrizione
L'accesso civico generalizzato (introdotto dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e noto come FOIA - Freedom of Information Act) riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni. A differenza del classico accesso documentale (Legge 241/90), questa tipologia di accesso non richiede alcuna motivazione e non presuppone che il richiedente vanti una situazione giuridica qualificata. L'obiettivo principale è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Tuttavia, questo diritto non è assoluto. L'amministrazione può rifiutare l'accesso per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (es. sicurezza pubblica, difesa nazionale, stabilità finanziaria dello Stato) o di interessi privati (es. protezione dei dati personali, libertà segreta commerciale). Come per l'accesso 241/90, se la richiesta tocca dati di soggetti terzi (controinteressati), il Comune deve inviare loro una comunicazione formale, sospendendo temporaneamente i termini per consentire eventuali opposizioni.
Come fare
Trasmissione via PEC o Email: Scarica il modulo in formato PDF dal sito comunale, compilalo e digitalizzalo, firmalo e trasmettilo all'indirizzo PEC istituzionale del Comune o direttamente all'Ufficio interessato.
Consegna cartacea: Consegna il modulo compilato a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune (o all'uffici interessato) durante gli orari di apertura.
Cosa serve
Per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato è sufficiente compilare l'istanza identificando in modo chiaro i documenti o i dati che si desidera ricevere, senza l'obbligo di inserire alcuna motivazione.
- Istanza di richiesta: Compilata tramite modulo cartaceo, contenente l'esatta descrizione dei dati, atti o documenti richiesti (non sono ammesse richieste esplorative o troppo generiche che costringano il Comune a rielaborare interamente i propri archivi).
- Documento d'identità: Copia del documento di riconoscimento del richiedente (non richiesta se la domanda è inviata da PEC con firma digitale).
Cosa si ottiene
Si ottiene la trasmissione digitale dei dati o dei documenti richiesti (tramite email o PEC) oppure l'autorizzazione a prenderne visione in presenza. Se i dati sono già pubblicati sul sito istituzionale, il Comune risponde indicando il link ipertestuale diretto alla risorsa.
Tempi e scadenze
- Termine di conclusione: Il procedimento deve concludersi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
- Sospensione per controinteressati: In presenza di controinteressati, il termine viene sospeso per un massimo di 10 giorni per permettere loro di presentare opposizione.
Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è completamente gratuito.
Nota: Qualora il richiedente pretenda eccezionalmente la riproduzione su supporto cartaceo o su supporti materiali specifici (es. CD/USB), il rilascio può essere subordinato al solo rimborso del costo effettivo subito dal Comune per la riproduzione, secondo le tariffe deliberate dall'ente.
Nota: Qualora il richiedente pretenda eccezionalmente la riproduzione su supporto cartaceo o su supporti materiali specifici (es. CD/USB), il rilascio può essere subordinato al solo rimborso del costo effettivo subito dal Comune per la riproduzione, secondo le tariffe deliberate dall'ente.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.