Accesso documentale e Accesso Civico

  • Servizio attivo

Servizio di accesso ad atti, documenti e informazioni.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini del comune.

Descrizione

ACCESSO DOCUMENTALE (O AGLI ATTI)
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia ed è previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Non possono essere oggetto di accesso:

  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
  • i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta a un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.

ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. 5-bis)
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Come fare

ACCESSO DOCUMENTALE (O AGLI ATTI)
La domanda può esser presentata dall'interessato o da un suo delegato (un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore che siano muniti di delega).

ACCESSO CIVICO
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e NON richiede motivazione.

Cosa serve

ACCESSO DOCUMENTALE (O AGLI ATTI)
L'accesso agli atti può essere richiesto presso l’ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto o che lo possiede stabilmente, e deve essere preceduta da un'istanza scritta e motivata. In caso di delega, la stessa deve essere allegata alla richiesta unitamente una copia del documento di identità del delegante.

Servizio Urbanistica / Ufficio Tecnico - Accesso agli Atti

Polizia Municipale - Accesso agli Atti

 

ACCESSO CIVICO
La richiesta di accesso civico può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cavaglia@pec.ptbiellese.it

> INFORMATIVA PRIVACY ACCESSO CIVICO SEMPLICE
> INFORMATIVA PRIVACY ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Cosa si ottiene

Accesso ad atti, documenti e informazioni richiesti.

Tempi e scadenze

Secondo le tempistiche indicate da ciascun ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Segreteria

Via Mainelli 8

Argomenti:

Pagina aggiornata il 15/10/2025

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