Secondo l’art. 7 del D.Lgs 286/98, chiunque dà alloggio o ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, oppure cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Descrizione
Modulo da compilare, firmare e presentare presso la Polizia Municipale.
Come fare
La presente dichiarazione di ospitalità deve essere sottoscritta dal dichiarante e corredata dalla fotocopia del suo documento di identità (o titolo di soggiorno se cittadino straniero) e dalla fotocopia delle pagine del passaporto della persona ospitata contenenti il visto (se previsto) e i timbri della frontiera.
Cosa serve
Fornire la seguente documentazione:
dichiarazione di ospitalità
copia di un documento di identità del dichiarante
copia di un documento di identità di chi viene ospitato
Cosa si ottiene
Vidimazione da parte della Pubblica Autorità della dichiarazione di ospitalità per gli usi previsti dalla Legge.
Tempi e scadenze
L'ospitante deve darne comunicazione alle Autorità tramite dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’arrivo dello straniero.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.